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"AMICI DELLA BICI"
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adeguamento, ai sensi del Decreto Legislativo 4.12.97 n. 460, dello Statuto precedentemente registrato, dell'Associazione costituita il 25.03.94.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo
1 - DENOMINAZIONE
E'
costituita l'Associazione denominata "Amici della Bici" con sede in
Novara, Via Cattaneo n.16; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti
norme di legge in materia.
Articolo
2 - FINALITÀ
"Amici
della Bici" è un'associazione che ha per scopo la promozione, la
diffusione ed il miglioramento dell'uso della bicicletta, quale mezzo di
locomozione in città e di cicloturismo nel territorio, per il raggiungimento di
una più elevata qualità e sicurezza della mobilità e della vita.
L'associazione intende
aggregare il maggior numero possibile di persone, ed attuare, anche con
contributi e collaborazioni esterne, iniziative in sintonia con il perseguimento
di tale scopo, ed, in particolare:
Articolo
3 - CARATTERE
L'associazione
ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
L'associazione
potrà partecipare quale sodo ad enti (provinciali, regionali o nazionali) che
svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
Nome
e simbolo dell'associazione non potranno essere utilizzati da movimenti politici
o in occasioni elettorali.
Articolo
4 - DURATA
La
durata dell'associazione è illimitata.
TITOLO II - SOCI
Articolo
5 - SOCI E REQUISITI
Sono
soci dell'associazione:
La
divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti
dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell'Associazione. In ogni
caso si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Tutti
gli associati o partecipanti, maggiori d'età, hanno il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo
6 - AMMISSIONE
Possono
divenire soci coloro che intendono fattivamente prestare la propria opera in
relazione alle finalità sociali.
L'ammissione
a socio, o l'eventuale esclusione, è decisa insindacabilmente dal Consiglio
Direttivo, nel rispetto dello statuto e delle leggi vigenti.
Per
essere ammessi come associati, i candidati devono:
Qualora
al momento dell'iscrizione non sussista uno dei requisiti richiesti per
l'ammissione, o questo venga meno, il Consiglio Direttivo, delibererà di non
accogliere o di escludere il socio.
Articolo
7 - DOVERI
I
soci sono tenuti al pagamento della quota associativa deliberata annualmente dal
Consiglio in carica ed all'osservanza delle disposizioni del presente statuto.
E'
fatto divieto al socio di organizzare o promuovere manifestazioni o iniziative
in nome e per conto dell'associazione.
Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO O ESCLUSIONE
La
qualità di socio si perde per dimissioni o mancato pagamento della quota
annuale o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione
del socio si verificherà per:
Articolo
9 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA
E'
sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il
trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà
rivalutabile.
TITOLO
III - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI FINANZIARI
Articolo
10 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
II
patrimonio sociale è costituito:
Articolo 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO ECONOMICO
FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio,
il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e
finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo
12 - RENDICONTO FINANZIARIO
II
rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costì ed i
proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste
rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il
rendiconto dovrà restare depositato in copia nella sede dell'associazione
durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli
associati potranno prenderne visione.
Articolo
13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
Nell'Associazione
Amici della Bici vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. L'eventuale utile di gestione sarà reinvestito per il
perseguimento degli scopi istituzionali.
TITOLO
IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli
organi dell'associazione sono:
L'elezione
degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata
ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato
attivo e passivo. Vigono il
principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi ed il principio
del voto singolo: ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota
(art. 2532 c.c.).
TITOLO
V ASSEMBLEA
Articolo
15 - CONVOCAZIONE
L'assemblea
dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.Tutti i soci in regola con gli
obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle
quote sociali, possono partecipare all'Assemblea.
Ciascun
socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro
socio mediante delega scritta e firmata. Ciascun socio non può essere portatore
di più di una delega. Anche gli enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.
L'Assemblea
si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto
economico finanziario. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, nonché
ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da 1/4 degli iscritti, arrotondato per
difetto.
La
convocazione è effettuata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno,
spedito ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima.
L'Assemblea
può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio
della Provincia di Novara.
Articolo
16 - PRESIDENTE E SEGRETARIO
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro
consigliere nominato dall'Assemblea.
Il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario.
Articolo
17 - COSTITUZIONE
L'Assemblea
è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto su cui deliberare:
Articolo
18 - POTERI DELIBERATIVI
L'Assemblea
provvede a:
L'Assemblea
delibera altresì sullo scioglimento dell'associazione e provvedersi, se del
caso, alla nomina di uno o più liquidatori.
Le
deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal
Presidente e dal Segretario della seduta.
Articolo
19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Nel
caso in cui avvenga, per una qualsiasi causa, lo scioglimento dell'Associazione,
vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, quando previsto,
l'organismo di controllo di cui all'alt. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo
20 - COMPOSIZIONE
II
Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 consiglieri
eletti con lista aperta ed a scrutinio segreto: essi durano in carica un
triennio e sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio è integrabile per
cooptazione.
Il
Consiglio Direttivo, qualora non vi provveda direttamente l'Assemblea, nomina il
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Articolo
21 - RIUNIONI
II
Consiglio si riunisce, almeno una volta ogni tre mesi, e ogniqualvolta venga
convocato dal Presidente o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei mèmbri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più
anziano di età.
Articolo
22 - POTERI
II
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione ed organizza l'attività
sociale avvalendosi, se del caso, dell'opera dei Comitati previsti dall'art 22.
Pagamenti
e riscossioni, nonché operazioni sui conti correnti dell'associazione potranno
essere effettuati con firma libera e disgiunta tanto dal Presidente che dal
Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione annuale del rendiconto
finanziario.
TITOLO
VII - COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo
23 - COMPOSIZIONE, POTERI, DURATA
II
Collegio dei Revisori è composto da tre membri, anche non soci, nominati
dall'Assemblea avendo riguardo alla loro competenza; esso provvede al controllo
periodico della contabilità.
I
membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
TITOLO VIII - COMITATI DI STUDIO O DI LAVORO
Articolo
24 - COMPOSIZIONE ED ATTIVITÀ
Per
l'elaborazione di studi e ricerche o per altri particolari compiti il Consiglio
Direttivo potrà costituire Comitati di studio composti, oltre che da soci, da
esperti e studiosi, anche non soci, che ne condividano le finalità.
Detti
Comitati organizzeranno liberamente la loro attività e saranno assistiti da un
membro del Consiglio per gli aspetti amministrativi ed organizzativi. I
risultati dei loro lavori verranno sottoposti al Consiglio Direttivo e, se
accettati, impegneranno l'associazione.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo
25
Per
tutto quanto non sia previsto dal presente statuto si applicano le norme del
Codice Civile sulle associazioni non riconosciute, le norme delle leggi italiane
in materia e, in particolare, il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
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